ABBIGLIAMENTO
Testiamo e certifichiamo l’abbigliamento tecnico e professionale destinato a proteggere chi lo indossa dai rischi che potrebbero metterne in pericolo la sua salute e la sicurezza in accordo al Regolamento (UE) 2016/425 e alle norme armonizzate in vigore.
LE NORME ARMONIZZATE DELL'ABBIGLIAMENTO DPI
EN ISO 11611
Indumenti di protezione – Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma – Requisiti prestazionali minimi
EN ISO 11612
Indumenti di protezione – Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma – Requisiti prestazionali minimi
EN 13034
Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi
EN ISO 13688
Indumenti di protezione – Requisiti generali
EN 14058
Indumenti di protezione – Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi
EN 342
Indumenti di protezione – Protezione contro la pioggia
EN 343
Indumenti di protezione – Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo
EN ISO 20471
Indumenti ad alta visibilità – Metodi di prova e requisiti
EN 17353
Indumenti di protezione – Attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio – Metodi di prova e requisiti
EN 17092-2
Indumenti protettivi per motociclisti – Parte 2: Indumenti di classe AAA – Requisiti
EN 17092-3
Indumenti protettivi per motociclisti – Parte 3: Indumenti di classe AA – Requisiti
EN 17092-4
Indumenti protettivi per motociclisti – Parte 4: Indumenti di classe A – Requisiti
EN 17092-5
Indumenti protettivi per motociclisti – Parte 5: Indumenti di classe B – Requisiti
EN 17092-6
Indumenti protettivi per motociclisti – Parte 6: Indumenti di classe C – Requisiti
EN ISO 11393-2
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili – Parte 2: Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori delle gambe
EN ISO 11393-6
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili – Parte 6: Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori per la parte superiore del corpo
Le Categorie di rischio dei DPI
CATEGORIA 1Lesioni meccaniche e da contatto, condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Non è necessario presentare la domanda di valutazione della conformità UE.
CATEGORIA 2Rischio non compresi in categorie I e III
CATEGORIA 3Rischio di morte o danni irreversibili alla salute (es: condizioni atmosferiche estreme, alta tensione, sostanze e miscele pericolose…)
ITER DI CERTIFICAZIONE
Prima di presentare la domanda di certificazione:
- Assicurati di aver eseguito tutti i test necessari secondo le norme in vigore
- Predisponi la documentazione tecnica necessaria: fascicolo tecnico e istruzioni d’uso.
Per i DPI di Categoria 3, oltre alla procedura di valutazione della conformità UE del tipo (Modulo B), richiedici una delle seguenti procedure:
- conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (Modulo C2) di cui all’Allegato VII del Regolamento (UE) 2016/425
- conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (Modulo D) di cui all’Allegato VIII del Regolamento (UE) 2016/425
VALIDITA' DELLE CERTIFICAZIONI E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
Conserva la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per 10 anni dalla data di immissione del DPI sul mercato. Il certificato UE del Tipo Modulo B ha una validità massima di 5 anni dalla data di emissione, salvo revisione della norma armonizzata di riferimento. Il Modulo C2 ed il Modulo D sono soggetti a sorveglianza annuale.
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